Gas Radon

Il Monitoraggio e l'Assistenza

Gas Radon

Monitoriamo, con l’installazione di dosimetri a cadenza semestrale, i livelli di concentrazione di Gas Radon negi ambienti lavorativi, cosi come stabilito dal decreto legislativo n. 241 del 26 maggio 2000 e ci occupiamo della trasmissione di tutta la documentazione necessaria agli Organi Competenti.

Il nostro piano di consulenza per il Monitoraggio Gas Radon comprende:

Cos'è il Gas Radon?

Il radon è un gas nobile (Rn) generato in natura da alcune tipologie di rocce vulcaniche e sedimentarie (es. basalto, scisto, tufo, granito, pozzolana ecc.) in seguito al decadimento del radio 226 (Ra-226) che − a sua volta − deriva dal naturale decadimento alfa di specifici radionuclidi quali l’uranio e il torio. Gli isotopi del radon si trasformano infine in altri elementi quali il piombo (inerte), il polonio e il bismuto (ambedue radioattivi); ciò avviene con rapidità variabile: in certi casi, trascorrono quasi quattro giorni perché il processo sia ultimato. 

Incolore, insapore e inodore, il radon scaturisce dal terreno, da alcune tipologie di materiali da costruzione (es. residui magmatici, cemento addizionato con ceneri volatili di carbone, fosfogessi, sabbie zirconifere ecc.), nonché dalla falda acquifera. 

I limiti di legge previsti per legge

Quale che sia il metodo di misurazione, la normativa europea ha fissato a 200 Bq/m3 di media annua la soglia ammissibile per le nuove costruzioni, elevata a 400 Bq/m3 per le abitazioni esistenti. Analogamente, il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato che la concentrazione di radon nelle acque minerali e imbottigliate non superi i 100 Bq/litro (32 Bq/litro per le acque destinate ai bambini e ai lattanti), tenendo conto che le falde acquifere rocciose, con presenza di rocce cristalline, presentano valori molto elevati di radon.

In Italia, le ARPA/APPA di alcune Regioni e Province Autonome, così come il Servizio Radon dell’Istituto di Radioprotezione dell’ENEA, costituiscono referenti qualificati per quanto concerne la misurazione del radon.

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Il Gas Radon nei luoghi di lavoro

La legge che regola le concentrazioni di radon indoor negli ambienti lavorativi è il decreto legislativo n. 241 del 26 maggio 2000, “In materia di radiazioni ionizzanti”, che recepisce le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, e che ha modificato i precedenti decreti 230/1995 e 187/2000. Questa norma prevede, al capo III-bis, dall’art. 10-bis al 10-octies, disposizioni riguardanti le “attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori”.

Tali attività comprendono: 

  • luoghi di lavoro interrati: attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del Toron, o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
  • luoghi di lavoro in zone a rischio Radon: attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del Toron (isotopo del Randon con peso atomico 220), o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
  • attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
  • attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;
  • attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV.

Nel decreto è imposta l’obbligatorietà delle misurazioni di radon indoor nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività suddette, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività: le misurazioni si intendono come concentrazioni di attività di radon medie in un anno. I valori rilevati con tali misurazioni non devono superare il livello di azione fissato nell’allegato I-bis, ovvero 500 Bq/m3. Nel caso in cui i valori non superino il livello di azione, ma siano superiori all’80% di suddetto livello (quindi 400 Bq/m3), il datore di lavoro assicura nuove misurazioni nel corso dell’anno successivo. Nel caso di superamento del livello di azione, l’esercente pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, e procede a nuove misurazioni al fine di verificare l’efficacia di tali azioni. Queste operazioni devono essere completate entro tre anni a partire dal rilascio della relazione tecnica redatta da un organismo riconosciuto.

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