Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 24/2022, il Governo ha deciso di avviare, a partire dal 1°aprile, un programma con cui allentare gradualmente le misure restrittive.

Ecco i passaggi principali.

  • RISTORAZIONE
    • Ristoranti e bar all’aperto
      • Dal primo aprile non sarà più necessario il green pass rafforzato per sedersi ai tavoli di un bar o di un ristorante all’aperto. Il certificato sarà richiesto solo in caso di feste nel locale e altre iniziative che comportino assembramenti.
    • Ristoranti e bar al chiuso
      • Fino al 30 aprile per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso sarà necessario presentare almeno il green pass base.
  • TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCUOLABUS
    • Fino al 31 marzo su bus, metropolitana e altri mezzi del trasporto pubblico locale è necessario il green pass rafforzato.
    • Dall’1 al 30 aprile invece è sufficiente il green pass base che si ottiene anche con il tampone.
    • Dall’1 al 30 aprile rimane l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per viaggiare a bordo dei mezzi di trasporto scolastico dedicati agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
  • TRENI, AEREI, NAVI
    • Dall’1 al 30 aprile per viaggiare su aerei, treni, navi e pullman a lunga concorrenza basta il green pass base.
  • NEGOZI
    • Fino al 31 marzo resta l’obbligo di green pass base per i negozi che non vendono beni di prima necessità (come alimentari e farmacie). 
    • Dal 1° aprile si potrà entrare in tutti i negozi senza mostrare alcuna certificazione, ma fino al 30 aprile servirà la mascherina (anche chirurgica).
  • ALBERGHI
    • Dal 1° Aprile non sarà richiesto alcun certificato per soggiornare negli hotel e nelle strutture ricettive.
    • Fino al 30 Aprile resterà obbligatorio possedere il green pass rafforzato per poter accedere alle aree benessere, le piscine al chiuso e gli spogliatoi.
  • SPETTACOLI E STADI
    • Dal 1° al 30 Aprile, per gli spettacoli all’aperto e agli eventi e competizioni sportive è necessario il green pass base, resta sempre obbligatoria la mascherina Ffp2.
    • Fino al 30 Aprile, per gli spettacoli al chiuso in cinema, teatri e sale da concerto occorre il green pass rafforzato, resta obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.
    • Fino al 30 Aprile, per gli eventi e le competizioni sportive in palestre, strutture e palazzetti al chiuso resta l’obbligo di green pass rafforzato.
  • PISCINE E PALESTRE
    • Fino al 30 aprile per frequentare piscine, palestre, centri natatori e centri benessere al chiuso (anche all’interno di strutture ricettive) e per entrare negli spogliatoi e nelle docce è necessario il green pass rafforzato, che non si ottiene con il tampone ma solo con guarigione e vaccino.
    • Sono esclusi dall’obbligo di certificazione gli accompagnatori delle persone non autosufficienti.
  • PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI
    • Dall’1 aprile per parrucchieri, barbieri, saloni di bellezza e centri estetici non sarà più richiesto il green pass.
  • CONVEGNI, CENTRI CULTURALI, SALE GIOCHI
    • Per partecipare a convegni e congressi è necessario presentare il green pass rafforzato fino al 30 aprile.
    • Il green pass rafforzato è richiesto fino al 30 aprile anche per centri culturali, centri sociali e ricreativi «per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione».
    • Per le attività che si svolgono nelle sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò è richiesto il green pass rafforzato fino al 30 aprile.
  • DISCOTECHE E FESTE
    • Nelle sale da ballo e nelle discoteche sarà necessario, fino al 30 aprile, avere il green pass rafforzato.
    • Le discoteche tornano alla capienza piena. È richiesta la mascherina chirurgica, che si può togliere sulla pista da ballo.
    • Per tutte le feste al chiuso (conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civile o religiose) che si svolgono al chiuso, fino a 30 aprile è obbligatorio il green pass rafforzato.
  • POSITIVI E QUARANTENE
    • Positivi
        • Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive, fino all’accertamento della guarigione.
        • Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo.
        • Per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo.
        • Se si è sintomatici il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni.
    • Contatti stretti
      • Dall’1 aprile ai “contatti stretti” dei positivi si applica il regime dell’autosorveglianza (obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.

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