Pubblicata l’ordinanza n. 38 della Regione Basilicata recante “Disposizioni di contenimento del contagio da Covid-19 e in materia di trasporto pubblico locale, sport di contatto e di ingressi o rientri dall’estero”.

I punti salienti dell’ordinanza sono i seguenti:

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale

1. Sono adottate sul territorio della Regione Basilicata le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020. (Allegato A)

Art. 2 – Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19

1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto- legge n. 19 del 2020, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020, n. 37, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.

2. All’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, la lett. c) è sostituita dalla seguente:

“c) è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie
respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico.
Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.”;

b) l’articolo 3 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) è abrogato.

3. All’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, l’articolo 3 (Misure in materia di ingressi o rientri dall’estero) è abrogato.

4. Fermo restando le attività economiche, produttive, sociali e ricreative già autorizzate con precedenti provvedimenti, è fatto divieto di svolgere gare, competizioni e le attività connesse allo svolgimento degli sport di contatto organizzate a carattere amatoriale o da associazioni e/o società dilettantistiche non Speciale N. 90 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 14/10/2020 riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Per lo svolgimento degli sport di contatto da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sono consentite le attività nel rispetto dei protocolli – idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi – emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione Sportiva. Per gli aspetti connessi allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.

5. Restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

6. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la
partecipazione massima di trenta persone
e nel rispetto delle “Linee Guida sulle
misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”
, emanate con ordinanza 10 luglio 2020, n. 29. Resta fermo il divieto dell’attività del ballo e di karaoke. […]

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