Il Presidente della Regione Campania ha firmato oggi l’ordinanza Regionale n.78 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

I punti salienti dell’ordinanza, riportati integralmente sono i seguenti:

  1. Con decorrenza immediata e fino al 13 novembre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale:

1.1 fatto salvo quanto altro previsto dall’art.1, comma 6, lett. ee) DPCM 13 ottobre 2020, è disposto, per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, già sancito dall’Ordinanza regionale n.77 del 5 ottobre 2020. Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio;

1.2. è confermato il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse, già sancito dall’Ordinanza regionale n.75 del 29 settembre 2020;

1.3.fatto salvo quanto previsto dall’art.1,  omma 6, lett.n) DPCM 13 ottobre 2020, è  confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020;

1.4.l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dall’art.1, comma 6, lett. d) DPCM 13 ottobre 2020;

1.5. fatto salvo l’obbligo di osservanza di quant’altro previsto nel Protocollo di sicurezza
vigente, è fatto obbligo ai gestori delle sale gioco e scommesse:

a) di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando  l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C;
b) di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone;
c) di adottare ogni misura, anche  organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste dall’art. 3 del presente  rovvedimento […]

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