La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, convertendo il D.l. n. 146/2021, è intervenuta sugli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008, attribuendo al preposto un ruolo sempre più rilevante nel sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro.

All’interno dell’Art.18 del D.lgs. n.81/2008 in tema di “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” è stata inserita, al comma 1, la lettera b-bis), l‘obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività“.

È stato altresì modificato l’art 26 del D.lgs. n.81/2008 il quale, al comma 8-bis), prevede, anche per le attività svolte in regime di appalto o di subappalto, l’obbligo in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di individuare ed indicare espressamente al committente il personale da questi individuato al fine di svolgere le funzioni di preposto.

L’importanza di tale obbligo di designazione è sottolineata anche dal livello di sanzioni prevista dall’art. 55, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 81/2008, che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

  • Qual’è la funzione del Preposto Aziendale?

La Legge n. 215/2021 ha  modificato l’art. 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 prevedendo che il preposto debba:

    • “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
    • qualora rilevasse comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro ha il dovere di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.
    • nel caso in cui le indicazioni fornite dal preposto non fossero attuate, ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
    • ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, in ogni caso, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate qualora individui delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, cosi come stabilito dalla lettera f-bis) introdotta al comma 1 dell’art. 19 del D.lgs. n. 81/2008.n
  • Formazione della Figura del Preposto Aziendale

Il lavoratore che sarà designato come Preposto Aziendale dovrà frequentare un corso di formazione in presenza della durata di 8 oreentro e non oltre il 30 Giugno 2022 con validità biennale.

Eventuali modifiche apportate in sede di Conferenza Stato-Regioni verranno comunicate.

Vuoi saperne di più su questo argomento? Ricevi una consulenza gratuita da un nostro esperto!

Puoi contattarci su: