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Da Ottobre 2024 arriva la patente a punti per lavorare nei cantieri

Dal 1° ottobre 2024 sarà in vigore la nuova Patente a Punti o Patente a Crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili (mobili e temporanei). In modo particolare, sono coinvolti nell’adempimento normativo sia Lavoratori autonomi che Imprese, anche senza dipendenti, appartenenti al settore edile ed al suo indotto.

A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).

Le aziende interessate sono individuabili attraverso il loro Codice Ateco. Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)

La domanda per ottenere la patente a crediti può essere presentata dal 1 Ottobre sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali. In caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata. Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti, pena la chiusura del cantiere.

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  • morte: 20 crediti
    • inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti
    • inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti

Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi

La reintegrazione dei punti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino a un massimo di 15.

Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Il decreto legge modifica anche l’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” comma 9 del D.Lgs. 81/08.

Viene quindi introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che, come visto in precedenza, esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.

Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

L’impresa che scende sotto i 15 punti non potrà proseguire i lavori nel cantiere, altrimenti rischia una sanzione amministrativa pecuniaria dai 6.000 ai 12.000 euro. I punti o crediti si potranno “recuperare” frequentando corsi di formazione e seminari in materia di sicurezza e legalità.

Cosa possiamo fare per te?

Al fine di essere in regola con le nuove disposizioni previste dal legislatore e per garantire un’adeguata informazione e formazione in tema di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro siamo pronti a fornirti tutta la consulenza necessaria per la tua Azienda:

  • Inoltro domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
  • Formazione Obbligatoria Lavoratori (in ottemperanza con il D.Lgs. 81/08)
  • Redazione DVR (Documento Valutazione dei Rischi)
  • Costante Aggiornamento sui nuovi obblighi normativi
  • Scadenzario Aggiornato Certificazioni Sicurezza

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